Art. 8.

      1. L'articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 232. - (Domande di ammissione dei crediti simulati o distrazioni senza concorso con il fallito). - È punito con la reclusione sino a tre anni chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
      È punito con la reclusione da uno a tre anni, se il fallimento si verifica, chiunque, consapevole dello stato di insolvenza dell'imprenditore, ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente».